Il termine ultimo per l’avvio delle misurazioni è in scadenza.
La Legge Regionale 3 Novembre 2016 n. 30 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”, così come modificata dall’art. 25 dalla Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), prescrive la misura di radon per tutti i luoghi accessibili al pubblico, indipendentemente dalla loro localizzazione, su tutto il territorio regionale.

Per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
Per gli interrati, seminterrati e locali a
adeguata ventilazione.
La misura è effettuata con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari del tipo CR-39 pronti all’uso: sarà necessario unicamente estrarre i dispositivi dal plico di spedizione e posizionarli ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri, in un’area lontana dalle fonti di calore e di ricambio d’aria.
La misura verrà determinata come valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Al termine delle attività di misura sarà nostra cura predisporre la comunicazione da trasmettere entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.