RADON – Come individuarlo

Per informarvi che effettuiamo monitoraggio con dosimetri passivi e le analisi del gas radon cosi come normato dalla Legge Regionale n.30 del 03/11/2016 “Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”.
“b) per gli edifici non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei
vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione
di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può
superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
2. Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del
gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunnoinverno)
e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato
e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle
misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa
scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.”

Contattate: info@studiopice.com

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